Lìtis contestàtio

Lìtis contestàtio [lett. “contestazione della lite”]

La (—) era l’elemento fondamentale della fase processuale in iùre delle lègis actiònes [vedi]. Essa consisteva nello scambio di dichiarazioni solenni e tra loro incompatibili, tra le parti. Tali dichiarazioni erano pronunciate davanti a testimoni, esplicitamente richiesti della loro presenza. La funzione della (—) era duplice: determinava l’oggetto del processo e impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza. Si verificava, inoltre, il c.d. fenomeno della consumazione processuale: l’obbligazione restava ferma, ma ne mutava la fonte, poiché dopo la (—), l’obbligo primario si trasformava nell’obbligo di subire la condanna, rinunciando all’autotutela.
Nel processo per formulas [vedi] la (—), anche qui tipica della fase in iure, consisteva nella lettura da parte dell’attore del testo della formula. Terminata la lettura, ognuna delle parti si rivolgeva ai testimoni chiedendo di testimoniare. La funzione della (—) era quella di stabilire ufficialmente che il processo si era iniziato con la partecipazione di tutti i soggetti: l’oggetto della controversia risultava, invece, dalla formula [vedi]. Se il giudizio era legitimum (riconosciuto formalmente dalla legge), la (—) produceva ìpso iùre [vedi] l’estinzione dell’obbligo dedotto in giudizio: al suo posto sorgeva l’obbligo di soggezione all’eventuale condanna.
Nella cognìtio extra òrdinem [vedi] infine, la (—) aveva luogo con la costituzione in giudizio; essa non aveva più l’effetto di consumare l’azione.