Lìtis æstimàtio
Lìtis æstimàtio
Secondo l’orientamento prevalente, la (—) consisteva in un’assegnazione, cioè in un’indiretta attribuzione del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], che faceva seguito ad una pronuncia giudiziale in una rèi vindicàtio [vedi]: nei casi in cui il convenuto era condannato dal giudice al pagamento del controvalore della cosa controversa, questi acquistava il dominium ex iure Quiritium sulla cosa stessa (l’azione di rivendica, in un primo momento, comportava una condanna pecuniaria, non la restituzione della cosa controversa).
Dubbi si nutrono sull’ammissibilità di un tale modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium anche sulle res màncipi [vedi].
È opportuno precisare che la (—) aveva una doppia valenza:
— processuale, come mera estimazione del valore economico della res controversa, ai fini della determinazione della summa condemnatiònis (somma che il convenuto doveva pagare a titolo di condanna);
— sostanziale, come modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium (parte della dottrina preferisce ritenere, peraltro, che la (—) costituisse solo una giusta causa di usucapione [vedi usucàpio]).
In diritto giustinianeo, la valenza sostanziale della (—) venne meno, in quanto la condanna a seguito di rei vindicatio importava oramai la restituzione della res controversa (condemnàtio in ìpsam rem) e non più solo il pagamento del suo controvalore.
Secondo l’orientamento prevalente, la (—) consisteva in un’assegnazione, cioè in un’indiretta attribuzione del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], che faceva seguito ad una pronuncia giudiziale in una rèi vindicàtio [vedi]: nei casi in cui il convenuto era condannato dal giudice al pagamento del controvalore della cosa controversa, questi acquistava il dominium ex iure Quiritium sulla cosa stessa (l’azione di rivendica, in un primo momento, comportava una condanna pecuniaria, non la restituzione della cosa controversa).
Dubbi si nutrono sull’ammissibilità di un tale modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium anche sulle res màncipi [vedi].
È opportuno precisare che la (—) aveva una doppia valenza:
— processuale, come mera estimazione del valore economico della res controversa, ai fini della determinazione della summa condemnatiònis (somma che il convenuto doveva pagare a titolo di condanna);
— sostanziale, come modo di acquisto del dominium ex iure Quiritium (parte della dottrina preferisce ritenere, peraltro, che la (—) costituisse solo una giusta causa di usucapione [vedi usucàpio]).
In diritto giustinianeo, la valenza sostanziale della (—) venne meno, in quanto la condanna a seguito di rei vindicatio importava oramai la restituzione della res controversa (condemnàtio in ìpsam rem) e non più solo il pagamento del suo controvalore.