Lìcet mercatòribus sese ìnvicem circumvenìre

Lìcet mercatòribus sese ìnvicem circumvenìre [Ai mercanti è consentito ingannarsi reciprocamente]

L’espressione è adoperata per indicare che un negozio giuridico non è viziato dalla normale abilità dell’una, dell’altra o di entrambe le parti nel concludere i propri affari a condizioni vantaggiose, cioè da quei comportamenti che integrano il c.d. dolus bonus [vedi dolus]. In diritto romano, un limite ben preciso alla spregiudicatezza negli affari fu posto, a vantaggio dei minores XXV annorum [vedi], con la Lex Lætoria de circumscriptione adulescentium [vedi].