Libertìnitas

Libertìnitas

Era la condizione dei libèrti o libertìni. In proposito, occorre precisare che il diritto romano distingueva, nella categoria dei soggetti liberi:
— soggetti liberi dalla nascita, detti ingènui (per la loro condizione [vedi status libertàtis]):
— soggetti non liberi dalla nascita, detti liberti o libertini.
Ai soggetti liberi (dalla nascita, o meno) si contrapponevano gli schiavi (servi).
In particolare, libertus o libertinus era lo schiavo affrancato attraverso manumìssio [vedi]; il soggetto che poneva in essere l’affrancazione veniva definito patrònus [vedi]; tra il libertus o libertinus ed il patronus intercorreva il rapporto giuridico di patronato [vedi patronàtus], la cui titolarità si trasmetteva, alla morte del patrono, ai discendenti adgnàti [vedi adgnatio] di quest’ultimo.
Nelle fonti:
— il termine libertus indicava “il solo schiavo liberato con manumissio iùsta ac legìtima [vedi manumissio], quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo”;
— il termine libertinus indicava “la condizione giuridica del libertus (quindi la sua sottomissione al patronus)”.
Le due espressioni vengono, peraltro, frequentemente adoperate come sinonimi. Probabilmente, in origine, il termine libertinus era adoperato per indicare il figlio del libertus (cioè di colui che era stato affrancato), nato dopo l’affrancazione del padre.
La condizione di libertus o libertinus comportava alcune limitazioni rispetto allo status di ingenuus, ed in particolare:
— i liberti erano esclusi da alcune cariche pubbliche: essi venivano inoltre raggruppati in pochissime tribù, in modo che il loro voto avesse minore valore rispetto a quello degli ingenui;
— ai fini dell’acquisto del iùs (trìum vel quàttuor) liberòrum [vedi], le donne, dovevano aver generato quattro figli (e non tre, come le ingenuæ);
— le libertæ, inoltre, non potevano contrarre matrimonio con soggetti di rango senatorio;
— il liberto doveva al patrono obsèquium, operæ, bona. Dal dovere di obsequium gli derivava il divieto di esercitare alcuna azione criminale o infamante contro il patrono né altra azione senza il permesso del magistrato.
L’obbligo delle operæ si concretava, invece, nella prestazione di servigi, quali l’amministrazione dei beni o la cura dei figli del patrono. Il liberto aveva, nei confronti del patrono, doveri di natura sociale: doveva salutarlo al risveglio, fargli da procacciatore di voti in periodo elettorale, far parte del suo seguito nel Foro.
Il patrono aveva, inoltre, un diritto di successione legittima sui beni del liberto, il quale non poteva compiere atti in frode a tale aspettativa.
Il patrono ed il liberto avevano infine l’obbligo reciproco degli alimenti.
Godeva di una posizione privilegiata il c.d. libertus orcìnus, cioè lo schiavo manomesso per testamento: essendo, infatti, la manomissione conseguente alla morte del padrone, il libertus orcinus non aveva alcun patronus;
— qualsiasi iniuria [vedi] compiuta dal libertus era considerata àtrox e punita, quindi, con sanzione più severa.
La condizione di liberto cessava con la restitùtio natàlium, concessa dall’imperatore col consenso del patrono: a seguito di tale atto il liberto era considerato ingenuus. Se, invece, al liberto fosse stato concesso il ius ànuli àurei [vedi], il rapporto di patronato non veniva meno.
Nel diritto giustinianeo la categoria dei liberti fu abolita quasi del tutto.