Lìberi in mancìpio
Lìberi in mancìpio (vel in causa mancìpii)
Venivano così definite le persone libere [vedi status libertàtis] che si trovavano sottoposte ad un pater familias [vedi], dal quale non discendevano, in aggiunta o in sostituzione dei figli.
I soggetti in questione entravano in causa mancipii allorquando il proprio pater familias di origine esercitava nei loro confronti il suo iùs vendèndi [vedi], la nòxæ dàtio [vedi Nòxa] (per liberarsi della responsabilità per il delitto commesso dal filius), il nèxum [vedi] (per garantire un debito), o comunque nei casi di vendita fittizia, attraverso la quale si compiva l’emancipazione classica.
Il soggetto in causa mancipii non perdeva né la sua libertà, né la cittadinanza. In sostanza, egli si trovava, rispetto al pater familias acquisito, nella stessa, identica posizione di un filius familias, con un’unica, fondamentale differenza: mentre il filius familias, per cause naturali (morte del pater familias) o giuridiche (emancipàtio), un giorno sicuramente si sarebbe sottratto alla sua posizione di soggezione, la causa mancipii, se non era, per se stessa, transitoria (es.: vendita provvisoria nella emancipatio), poteva, in teoria, protrarsi per tutta la vita non solo dell’avente potestà, ma anche dei suoi discendenti. Infatti, mentre dal lato attivo la potèstas [vedi] si trasmetteva agli eredi dell’attuale pater familias, passivamente, la causa mancipii, si trasmetteva ai figli ed ai discendenti dell’asservito.
Un soggetto cessava di essere in causa mancipii a seguito di manumìssio o di solùtio per æs et lìbram (qualora fosse stato ceduto a seguito di nexum [vedi] o di noxæ deditio [vedi]). A seguito della manumissio egli, essendo sempre filius del pater originario, tornava sotto la sua potestas (salvo che quest’ultimo non fosse morto: in tal caso, acquistava l’autonomia familiare).
In età giustinianea, scomparsa la noxæ deditio dei filii, nonché le formalità antiche della emancipazione e della adozione, ed affermatosi il principio che il filius eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la causa mancipii scomparve.
Venivano così definite le persone libere [vedi status libertàtis] che si trovavano sottoposte ad un pater familias [vedi], dal quale non discendevano, in aggiunta o in sostituzione dei figli.
I soggetti in questione entravano in causa mancipii allorquando il proprio pater familias di origine esercitava nei loro confronti il suo iùs vendèndi [vedi], la nòxæ dàtio [vedi Nòxa] (per liberarsi della responsabilità per il delitto commesso dal filius), il nèxum [vedi] (per garantire un debito), o comunque nei casi di vendita fittizia, attraverso la quale si compiva l’emancipazione classica.
Il soggetto in causa mancipii non perdeva né la sua libertà, né la cittadinanza. In sostanza, egli si trovava, rispetto al pater familias acquisito, nella stessa, identica posizione di un filius familias, con un’unica, fondamentale differenza: mentre il filius familias, per cause naturali (morte del pater familias) o giuridiche (emancipàtio), un giorno sicuramente si sarebbe sottratto alla sua posizione di soggezione, la causa mancipii, se non era, per se stessa, transitoria (es.: vendita provvisoria nella emancipatio), poteva, in teoria, protrarsi per tutta la vita non solo dell’avente potestà, ma anche dei suoi discendenti. Infatti, mentre dal lato attivo la potèstas [vedi] si trasmetteva agli eredi dell’attuale pater familias, passivamente, la causa mancipii, si trasmetteva ai figli ed ai discendenti dell’asservito.
Un soggetto cessava di essere in causa mancipii a seguito di manumìssio o di solùtio per æs et lìbram (qualora fosse stato ceduto a seguito di nexum [vedi] o di noxæ deditio [vedi]). A seguito della manumissio egli, essendo sempre filius del pater originario, tornava sotto la sua potestas (salvo che quest’ultimo non fosse morto: in tal caso, acquistava l’autonomia familiare).
In età giustinianea, scomparsa la noxæ deditio dei filii, nonché le formalità antiche della emancipazione e della adozione, ed affermatosi il principio che il filius eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la causa mancipii scomparve.