Lex videt iratum; iratus legem non videt

Lex videt iratum; iratus legem non videt [lett. “La legge considera chi sia preda dell’ira; chi è preso dall’ira, invece, non considera alcuna legge”]

Principio di diritto penale in base al quale la legge considera lo stato d’ira come attenuante (art. 62, n. 2, c.p.) o come causa di esclusione di punibilità se causata da fatto ingiusto altrui (art. 599 2° co. c.p.).
Al contrario l’irato non considera, mentre compie il gesto criminoso, le conseguenze stabilite dalla legge medesima.