Lex videt iratum; iratus legem non videt
Lex videt iratum; iratus legem non videt [lett. “La legge considera chi sia preda dell’ira; chi è preso dall’ira, invece, non considera alcuna legge”]
Principio di diritto penale in base al quale la legge considera lo stato d’ira come attenuante (art. 62, n. 2, c.p.) o come causa di esclusione di punibilità se causata da fatto ingiusto altrui (art. 599 2° co. c.p.).
Al contrario l’irato non considera, mentre compie il gesto criminoso, le conseguenze stabilite dalla legge medesima.
Principio di diritto penale in base al quale la legge considera lo stato d’ira come attenuante (art. 62, n. 2, c.p.) o come causa di esclusione di punibilità se causata da fatto ingiusto altrui (art. 599 2° co. c.p.).
Al contrario l’irato non considera, mentre compie il gesto criminoso, le conseguenze stabilite dalla legge medesima.