Lex provinciæ

Lex provinciæ

La (—) stabiliva l’ordinamento interno della provincia [vedi provinciæ]. Essa era elaborata dal magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il controllo di una commissione di dieci legati senatorii.
La (—) era promulgata dal magistrato su delega dei comizi (lex data [vedi lex]) (la più antica (—) fu una lex Rupilia del 131 a.C. che organizzava la provincia di Sicilia).
Nella legge erano indicati i princìpi in base ai quali la provincia sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni.
Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, il governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di imperium militiæ che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei cives con l’unico limite della provocatio ad populum, estesa nel 195 a.C. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.