Lex provinciæ
Lex provinciæ
La (—) stabiliva l’ordinamento interno della provincia [vedi provinciæ]. Essa era elaborata dal magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il controllo di una commissione di dieci legati senatorii.
La (—) era promulgata dal magistrato su delega dei comizi (lex data [vedi lex]) (la più antica (—) fu una lex Rupilia del 131 a.C. che organizzava la provincia di Sicilia).
Nella legge erano indicati i princìpi in base ai quali la provincia sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni.
Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, il governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di imperium militiæ che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei cives con l’unico limite della provocatio ad populum, estesa nel 195 a.C. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.
La (—) stabiliva l’ordinamento interno della provincia [vedi provinciæ]. Essa era elaborata dal magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il controllo di una commissione di dieci legati senatorii.
La (—) era promulgata dal magistrato su delega dei comizi (lex data [vedi lex]) (la più antica (—) fu una lex Rupilia del 131 a.C. che organizzava la provincia di Sicilia).
Nella legge erano indicati i princìpi in base ai quali la provincia sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni.
Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, il governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di imperium militiæ che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei cives con l’unico limite della provocatio ad populum, estesa nel 195 a.C. anche ai cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.