Lex Papia Poppæa nuptiàlis
Lex Papia Poppæa nuptiàlis
Legge emanata nel 9 d.C. che, insieme alla lex Iulia de maritàndis ordìnibus del 17 a.C., apportò rilevanti modifiche al regime del matrimonium [vedi].
Le due leggi miravano ad incentivare le unioni matrimoniali, inducendo i Romani a procreare un numero minimo di figli [vedi iùs trium vel quàttuor liberòrum], a tal fine:
— a carico dei celibi furono stabilite una serie di incapacità, in particolare in ambito successorio;
— a favore degli sposati furono concesse numerose agevolazioni (possibilità di ottenere le magistrature con anticipo rispetto ai normali tempi, esenzione dai doveri pubblici, etc.).
Per particolari benemerenze, era previsto che il Senato ed il principe potessero concedere anche a soggetti non in regola con le disposizioni delle leggi Iulia e Papia i vantaggi che esse assegnavano.
[vedi lex Iulia et Papia]
Legge emanata nel 9 d.C. che, insieme alla lex Iulia de maritàndis ordìnibus del 17 a.C., apportò rilevanti modifiche al regime del matrimonium [vedi].
Le due leggi miravano ad incentivare le unioni matrimoniali, inducendo i Romani a procreare un numero minimo di figli [vedi iùs trium vel quàttuor liberòrum], a tal fine:
— a carico dei celibi furono stabilite una serie di incapacità, in particolare in ambito successorio;
— a favore degli sposati furono concesse numerose agevolazioni (possibilità di ottenere le magistrature con anticipo rispetto ai normali tempi, esenzione dai doveri pubblici, etc.).
Per particolari benemerenze, era previsto che il Senato ed il principe potessero concedere anche a soggetti non in regola con le disposizioni delle leggi Iulia e Papia i vantaggi che esse assegnavano.
[vedi lex Iulia et Papia]