Lex Iulia repetundàrum
Lex Iulia repetundàrum
Legge emanata nel 59 a.C., su ispirazione di Cesare, in tema di crìmen repetundarum [vedi]. Ripristinò un certo rigore (pur confermando la pena in simplum stabilita dalla lex Cornelia de repetùndis [vedi]), attraverso l’introduzione di una serie di pene accessorie (ineleggibilità a cariche pubbliche, rimozione dalle cariche ricoperte, incapacità di testimoniare, di essere giudice e di rappresentare altri in giudizio) a carico del condannato.
La (—) previde, inoltre, specificatamente, la responsabilità del soggetto che avesse preso denaro per giudicare o non giudicare, per adottare o non adottare provvedimenti giudiziari od amministrativi (balza, evidente, all’attenzione, la similitudine con le odierne fattispecie della corruzione propria ed impropria e della concussione - artt. 317-318 ss. c.p.).
Questa legge continuò ad aver vigore anche durante l’età del Principato: ad essa fanno costante riferimento i giuristi classici.
Legge emanata nel 59 a.C., su ispirazione di Cesare, in tema di crìmen repetundarum [vedi]. Ripristinò un certo rigore (pur confermando la pena in simplum stabilita dalla lex Cornelia de repetùndis [vedi]), attraverso l’introduzione di una serie di pene accessorie (ineleggibilità a cariche pubbliche, rimozione dalle cariche ricoperte, incapacità di testimoniare, di essere giudice e di rappresentare altri in giudizio) a carico del condannato.
La (—) previde, inoltre, specificatamente, la responsabilità del soggetto che avesse preso denaro per giudicare o non giudicare, per adottare o non adottare provvedimenti giudiziari od amministrativi (balza, evidente, all’attenzione, la similitudine con le odierne fattispecie della corruzione propria ed impropria e della concussione - artt. 317-318 ss. c.p.).
Questa legge continuò ad aver vigore anche durante l’età del Principato: ad essa fanno costante riferimento i giuristi classici.