Lex Iulia iudiciòrum publicòrum
Lex Iulia iudiciòrum publicòrum
Legge emanata, su proposta di Augusto, nel 17 a.C. in parallelo alla contemporanea lex Iulia iudiciorum privatòrum [vedi], per riordinare la procedura delle quæstiònes perpetuæ [vedi].
La (—) ripartì le decuriæ [vedi decuria] di giudici (ciascuna composta di cento giudici) in quattro: una di senatori, una di cavalieri, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici per metà appartenenti al ceto equestre (ducenàrii).
Le decuriæ giudicavano seguendo una turnazione.
La (—) individuò anche un’ulteriore fattispecie di delitto rientrante nel crìmen àmbitus [vedi]: fu punito, infatti, con una pena pecuniaria, la parte (imputato o accusatore) che si fosse recata a casa del giudice con l’implicito scopo di corromperlo o, comunque, influenzarne la serenità di giudizio.
Legge emanata, su proposta di Augusto, nel 17 a.C. in parallelo alla contemporanea lex Iulia iudiciorum privatòrum [vedi], per riordinare la procedura delle quæstiònes perpetuæ [vedi].
La (—) ripartì le decuriæ [vedi decuria] di giudici (ciascuna composta di cento giudici) in quattro: una di senatori, una di cavalieri, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici per metà appartenenti al ceto equestre (ducenàrii).
Le decuriæ giudicavano seguendo una turnazione.
La (—) individuò anche un’ulteriore fattispecie di delitto rientrante nel crìmen àmbitus [vedi]: fu punito, infatti, con una pena pecuniaria, la parte (imputato o accusatore) che si fosse recata a casa del giudice con l’implicito scopo di corromperlo o, comunque, influenzarne la serenità di giudizio.