Lex Iùlia et Pàpia
Lex Iùlia et Pàpia
Vengono così definite due importanti leggi ispirate da Augusto e contenenti disposizioni relative al matrimonium [vedi ]: la lex Iulia de maritàndis ordinibus del 18 a.C. [vedi] e la lex Papia Poppæa nuptialis del 9 d.C. [vedi].
La (—) sancì l’obbligo per gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 ed i 50 di contrarre matrimonio. Tale disposizione valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. tempus lugendi, che la lex Papia Poppæa fissò in 10 mesi dalla morte del marito.
Lo scopo della legge era innanzitutto quello di favorire la procreazione, attesa l’accentuata denatalità che portò Roma ad avere solo 4 milioni di cives nel 28 a.C.
Alcune categorie di persone furono assoggettate a tutta una serie di limitazioni in materia testamentaria:
— i celibi non potevano acquistare eredità o lasciti disposti in loro favore;
— gli orbi, cioè i coniugi senza prole, non potevano acquistare per metà della quota loro attribuita.
Per converso alle donne che avessero partorito tre volte (quattro se liberte) venne concesso il ius liberorum [vedi].
La (—) fu notevolmente attenuata da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e fu definitivamente abrogata da Giustiniano.
Vengono così definite due importanti leggi ispirate da Augusto e contenenti disposizioni relative al matrimonium [vedi ]: la lex Iulia de maritàndis ordinibus del 18 a.C. [vedi] e la lex Papia Poppæa nuptialis del 9 d.C. [vedi].
La (—) sancì l’obbligo per gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per le donne tra i 20 ed i 50 di contrarre matrimonio. Tale disposizione valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. tempus lugendi, che la lex Papia Poppæa fissò in 10 mesi dalla morte del marito.
Lo scopo della legge era innanzitutto quello di favorire la procreazione, attesa l’accentuata denatalità che portò Roma ad avere solo 4 milioni di cives nel 28 a.C.
Alcune categorie di persone furono assoggettate a tutta una serie di limitazioni in materia testamentaria:
— i celibi non potevano acquistare eredità o lasciti disposti in loro favore;
— gli orbi, cioè i coniugi senza prole, non potevano acquistare per metà della quota loro attribuita.
Per converso alle donne che avessero partorito tre volte (quattro se liberte) venne concesso il ius liberorum [vedi].
La (—) fu notevolmente attenuata da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e fu definitivamente abrogata da Giustiniano.