Lex Iulia de vi publica et privata
Lex Iulia de vi publica et privata
Legge emanata nel 17 a.C. per ridisciplinare il crìmen vis [vedi]; la (—) identificò, anzitutto, due distinte fattispecie di violenza:
— vis publica, che ricomprendeva ogni azione violenta, posta in essere dai privati o da funzionari pubblici, per impedire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche: vi rientravano, ad es., il turbamento di comìtia [vedi] elettorali o l’imposizione e riscossione arbitraria di tasse.
Questa fattispecie venne sanzionata con l’esilio [vedi interdìctio aqua et igni];
— vis privata, che ricomprendeva tutte le azioni violente volte a turbare la libertà dei privati. Per questa fattispecie era prevista la pena della confisca di un terzo dei propri beni [vedi publicàtio bonòrum].
Di particolare rilievo fu, in tema di vis publica, l’esenzione dei cittadini romani, che si fossero sottoposti alla provocàtio [vedi], dalla tortura e dalla dùctio in vìncula [vedi] publica.
Legge emanata nel 17 a.C. per ridisciplinare il crìmen vis [vedi]; la (—) identificò, anzitutto, due distinte fattispecie di violenza:
— vis publica, che ricomprendeva ogni azione violenta, posta in essere dai privati o da funzionari pubblici, per impedire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche: vi rientravano, ad es., il turbamento di comìtia [vedi] elettorali o l’imposizione e riscossione arbitraria di tasse.
Questa fattispecie venne sanzionata con l’esilio [vedi interdìctio aqua et igni];
— vis privata, che ricomprendeva tutte le azioni violente volte a turbare la libertà dei privati. Per questa fattispecie era prevista la pena della confisca di un terzo dei propri beni [vedi publicàtio bonòrum].
Di particolare rilievo fu, in tema di vis publica, l’esenzione dei cittadini romani, che si fossero sottoposti alla provocàtio [vedi], dalla tortura e dalla dùctio in vìncula [vedi] publica.