Lex Fùria de spònsu

Lex Fùria de spònsu

Legge di data incerta (ma comunque più recente rispetto alla lex Appulèia de sponsu [vedi]), contenente disposizioni in materia di sponsio [vedi] e di fidepromìssio [vedi].
Stabilì, per le obbligazioni derivanti da sponsio [vedi] e fidepromissio [vedi], la durata massima di due anni: se i soggetti obbligati in garanzia erano più di uno, il creditore poteva agire contro ciascuno pro quota, mentre il garante che avesse pagato più della quota di sua spettanza poteva agire per manus iniectiònem [vedi legis actio per manus iniectionem] nei confronti del creditore.