Lex coloniæ deducendæ
Lex coloniæ deducendæ
La “deductio coloniarum” [vedi] era stabilita per legge, di solito un senatusconsultum [vedi] cui faceva seguito un plebiscito popolare. La lex colonica stabiliva il tipo di colonia [vedi] (se latina o romana), il numero dei coloni, la quantità di terreno da assegnare a ciascuno, il luogo in cui doveva sorgere la colonia, la commissione, di solito composta da tre membri, incaricata delle operazioni. Nelle colonie civium Romanorum [vedi colonia] il numero dei coloni era originariamente di trecento uomini atti alle armi, mentre i lotti assegnati avevano una estensione tra i 5 e i 10 iugeri. Nelle coloniæ Latinæ [vedi colonia], storicamente successive alle precedenti, il numero dei coloni era maggiore così come era maggiore l’estensione dei lotti di terreno assegnati (si assegnarono, infatti, lotti di 50 e più iugeri).
La “deductio coloniarum” [vedi] era stabilita per legge, di solito un senatusconsultum [vedi] cui faceva seguito un plebiscito popolare. La lex colonica stabiliva il tipo di colonia [vedi] (se latina o romana), il numero dei coloni, la quantità di terreno da assegnare a ciascuno, il luogo in cui doveva sorgere la colonia, la commissione, di solito composta da tre membri, incaricata delle operazioni. Nelle colonie civium Romanorum [vedi colonia] il numero dei coloni era originariamente di trecento uomini atti alle armi, mentre i lotti assegnati avevano una estensione tra i 5 e i 10 iugeri. Nelle coloniæ Latinæ [vedi colonia], storicamente successive alle precedenti, il numero dei coloni era maggiore così come era maggiore l’estensione dei lotti di terreno assegnati (si assegnarono, infatti, lotti di 50 e più iugeri).