Lex Cicerèia de spònsu
Lex Cicerèia de spònsu
Legge di data incerta, contenente disposizioni in materia di obbligazioni di garanzia [vedi spònsio; fidepromìssio].
Stabilì che il debitore garantito dovesse indicare chi fossero i suoi garanti (sponsòres e fidepromissòres) e quali fossero i debiti garantiti (c.d. prædìctio): in mancanza “i garanti potevano entro trenta giorni dall’assunzione del nuovo debito, promuovere un’azione di accertamento dell’infrazione”, a seguito della quale erano liberati dalla garanzia.
La (—) non faceva alcun cenno alla fideiùssio [vedi], alla quale si ritenne tuttavia applicabile.
Legge di data incerta, contenente disposizioni in materia di obbligazioni di garanzia [vedi spònsio; fidepromìssio].
Stabilì che il debitore garantito dovesse indicare chi fossero i suoi garanti (sponsòres e fidepromissòres) e quali fossero i debiti garantiti (c.d. prædìctio): in mancanza “i garanti potevano entro trenta giorni dall’assunzione del nuovo debito, promuovere un’azione di accertamento dell’infrazione”, a seguito della quale erano liberati dalla garanzia.
La (—) non faceva alcun cenno alla fideiùssio [vedi], alla quale si ritenne tuttavia applicabile.