Lex Appulèia de spònsu
Lex Appulèia de spònsu
Legge risalente all’incirca alla fine del III sec. a.C. e contenente disposizioni in materia di spònsio [vedi] e fidepromìssio [vedi].
Stabilì che se il creditore agiva in sòlidum contro uno dei cogaranti, ottenendo da questo l’intero pagamento del dèbitum, il cogarante che avesse pagato per l’intero poteva agire contro gli altri cogaranti, in regresso, ciascuno per la sua parte. Giova precisare che il creditore non era vincolato ad agire preventivamente nei confronti del debitore garantito, prima di escutere i cogaranti. Solo in età postclassica, infatti, Giustiniano accordò al garante il c.d. beneficium excussionis [vedi].
Legge risalente all’incirca alla fine del III sec. a.C. e contenente disposizioni in materia di spònsio [vedi] e fidepromìssio [vedi].
Stabilì che se il creditore agiva in sòlidum contro uno dei cogaranti, ottenendo da questo l’intero pagamento del dèbitum, il cogarante che avesse pagato per l’intero poteva agire contro gli altri cogaranti, in regresso, ciascuno per la sua parte. Giova precisare che il creditore non era vincolato ad agire preventivamente nei confronti del debitore garantito, prima di escutere i cogaranti. Solo in età postclassica, infatti, Giustiniano accordò al garante il c.d. beneficium excussionis [vedi].