Lex Ælia Sèntia
Lex Ælia Sèntia
Legge rogata nel 4 d.C. dai consoli Ælius Cato e Sextius Saturnìnus, nel tentativo di restaurare la cìvitas e di risanare la società corrotta; vietò le manomissioni [vedi manumissio] operate allo scopo di rendersi insolvente e pregiudicare dolosamente i diritti dei creditori, nonché le manomissioni di schiavi di età inferiore a trenta anni oppure compiute da padroni di età inferiore ai venti anni, salvo l’esistenza di una giusta causa (da provarsi davanti ad uno speciale consiglio). Stabilì, ancora, che agli schiavi manomessi contro il divieto posto, fosse attribuito lo stato di Latini [vedi] Æliani, ed inoltre che quelli manomessi che si fossero macchiati di gravi delitti in stato di schiavitù, acquisissero lo stato deteriore di dediticii [vedi] Æliani, per cui essi non potevano risiedere entro cento miglia da Roma e perdevano i diritti dei cittadini romani, nonché quelli riconosciuti ai Latini.
Legge rogata nel 4 d.C. dai consoli Ælius Cato e Sextius Saturnìnus, nel tentativo di restaurare la cìvitas e di risanare la società corrotta; vietò le manomissioni [vedi manumissio] operate allo scopo di rendersi insolvente e pregiudicare dolosamente i diritti dei creditori, nonché le manomissioni di schiavi di età inferiore a trenta anni oppure compiute da padroni di età inferiore ai venti anni, salvo l’esistenza di una giusta causa (da provarsi davanti ad uno speciale consiglio). Stabilì, ancora, che agli schiavi manomessi contro il divieto posto, fosse attribuito lo stato di Latini [vedi] Æliani, ed inoltre che quelli manomessi che si fossero macchiati di gravi delitti in stato di schiavitù, acquisissero lo stato deteriore di dediticii [vedi] Æliani, per cui essi non potevano risiedere entro cento miglia da Roma e perdevano i diritti dei cittadini romani, nonché quelli riconosciuti ai Latini.