Legitimàtio

Legitimàtio [Legittimazione]

Modo di acquisto della potestà, consistente nel riconoscere come figli legittimi i liberi naturàles [vedi] nati da concubinàtus [vedi].
Si distinse tra:
— (—) per sùbsequens matrimònium: si trattava di una legittimazione conseguibile da coloro che vivevano mòre uxòrio (concubinato) attraverso la contrazione di regolare vincolo matrimoniale; oggetto, a partire da Costantino, di apposite concessioni imperiali, essa divenne istituto stabile a partire dal IV secolo d.C.;
— (—) per oblatiònem cùriæ, diretto al conseguimento di scopi fiscali: poiché i consigli delle comunità locali, su cui incombevano rilevantissimi oneri finanziari, erano sistematicamente disertati dagli abbienti che avrebbero dovuto, invece, occuparli, si decise, onde consentirne il regolare funzionamento, di permettere ai genitori di legittimare i figli naturali, dando loro un patrimonio all’uopo sufficiente. Tale forma di (—) produceva effetti assai più limitati di quelli derivanti dalla forma succitata, in quanto instaurava la parentela ed i rapporti correlativi solo fra legittimante e figlio, senza creare alcuna relazione tra il legittimato e gli altri congiunti del genitore;
— (—) per rescrìptum prìncipis, istituita in età giustinianea, praticabile esclusivamente nel caso di non esperibilità della (—) per subsèquens matrimonium.