Lègis àctio per pìgnoris capiònem

Lègis àctio per pìgnoris capiònem

La (—) era una forma di esecuzione sui beni del debitore, eseguita senza bisogno di un precedente giudicato: essa fu utilizzata solo per crediti di carattere pubblicistico (es. il credito dell’esattore di imposta).
La (—) si celebrava anche in assenza dell’avversario e non richiedeva la presenza di un magistrato; consisteva nell’atto del creditore che si impadroniva di una o più cose del debitore inadempiente, pronunciando cèrta sollèmnia vèrba, per soddisfare il proprio credito.
Gaio
[vedi] ricorda alcuni casi in cui si ricorreva a tale azione:
— i soldati potevano agire con la pignoris càpio contro colui che era tenuto a pagar loro lo stipendio (æs militare) o a fornir loro le vettovaglie;
— i publicani potevano agire con la pignoris capio contro i debitori di imposte al fine di riscuotere il vectìgal [vedi] dai privati contribuenti, in base a un provvedimento del censore (lex censoria).
L’appartenenza della (—) al novero delle legis actiones [vedi legis actio] fu molto discussa dai giuristi romani poiché essa poteva essere celebrata fuori del tribunale ed anche nei dìes nefàsti [vedi] (non propizi, nei quali non si amministrava giustizia); la necessità di pronunciare certa verba (formule solenni) indusse a preferire l’opinione affermativa.