Lègis actio per condictiònem (vel condìctio)

Lègis actio per condictiònem (vel condìctio)

Introdotta, come riferisce Gaio [vedi], da una lex Silia del III sec. a.C. per l’accertamento di crediti di somme certe di danaro, fu estesa, da una successiva lex Calpurnia, ai crediti di cosa determinata. La condìctio costituì probabilmente un adattamento della legis actio sacramènti, in quanto sostituì il pagamento della somma di danaro all’erario con il pagamento di una penale al vincitore.
La procedura era molto simile a quella della legis actio sacramenti. L’attore affermava davanti al convenuto che questi era debitore verso di lui di una data somma di danaro e gli chiedeva di riconoscere il suo debito.
Se il convenuto negava, l’attore lo invitava a comparire nel trentesimo giorno davanti al pretore per la nomina del giudice: di solito il convenuto per evitare la condictio provvedeva a pagare il dèbitum.
La prima parte dell’azione si svolgeva, dunque, extra iùs, e cioè non davanti al magistrato.