Legge delle citazioni
Legge delle citazioni
Viene così usualmente denominata una costituzione imperiale emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III, con la quale si dettarono i criteri interpretativi cui giudici, giuristi e privati dovevano attenersi:
— l’efficacia di legge attribuita alle opere delle epoche precedenti fu limitata agli scritti di Papiniano [vedi], Paolo [vedi], Gaio [vedi], Ulpiano [vedi] e Modestino [vedi];
— nel caso che tra i cinque giuristi ci fossero disparità di opinioni, prevaleva la tesi sostenuta dalla maggioranza;
— in caso di parità tra le opinioni in contrasto, prevaleva quella di Papiniano;
— risultando inapplicabili i precedenti due criteri, il giudice (se Papiniano non aveva avuto modo di pronunciarsi sul caso in esame) era libero di seguire il parere di quello tra i rimanenti giuristi che più gli sembrasse convincente.
La (—) fu inserita nel 438 d.C. da Teodosio nel Codex Theodosiànus [vedi], con una modifica: si dette efficacia di legge anche ai pareri dei giuristi citati da quei cinque; dei giuristi citati dovevano, però, aversi a disposizione opere con opinioni non contraddittorie.
Si è acutamente osservato in dottrina che la (—) è testimonianza decisiva della decadenza, in periodo postclassico, della giurisprudenza nella parte occidentale dell’Impero.
Viene così usualmente denominata una costituzione imperiale emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III, con la quale si dettarono i criteri interpretativi cui giudici, giuristi e privati dovevano attenersi:
— l’efficacia di legge attribuita alle opere delle epoche precedenti fu limitata agli scritti di Papiniano [vedi], Paolo [vedi], Gaio [vedi], Ulpiano [vedi] e Modestino [vedi];
— nel caso che tra i cinque giuristi ci fossero disparità di opinioni, prevaleva la tesi sostenuta dalla maggioranza;
— in caso di parità tra le opinioni in contrasto, prevaleva quella di Papiniano;
— risultando inapplicabili i precedenti due criteri, il giudice (se Papiniano non aveva avuto modo di pronunciarsi sul caso in esame) era libero di seguire il parere di quello tra i rimanenti giuristi che più gli sembrasse convincente.
La (—) fu inserita nel 438 d.C. da Teodosio nel Codex Theodosiànus [vedi], con una modifica: si dette efficacia di legge anche ai pareri dei giuristi citati da quei cinque; dei giuristi citati dovevano, però, aversi a disposizione opere con opinioni non contraddittorie.
Si è acutamente osservato in dottrina che la (—) è testimonianza decisiva della decadenza, in periodo postclassico, della giurisprudenza nella parte occidentale dell’Impero.