Leges speciàles

Leges speciàles

Vennero così definite, in diritto postclassico, le costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] relative a casi particolari ed a sudditi singolarmente individuati: esse erano, pertanto, prive dei caratteri della generalità e dell’astrattezza.
Tra esse, si distinguevano:
— i decrèta [vedi constitutiones principum];
— i mandàta [vedi constitutiones principum].
Le (—) non avevano alcuna efficacia al di fuori del caso concreto da esse espressamente esaminato, né potevano esser richiamate analogicamente per casi simili.