Leges speciàles
Leges speciàles
Vennero così definite, in diritto postclassico, le costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] relative a casi particolari ed a sudditi singolarmente individuati: esse erano, pertanto, prive dei caratteri della generalità e dell’astrattezza.
Tra esse, si distinguevano:
— i decrèta [vedi constitutiones principum];
— i mandàta [vedi constitutiones principum].
Le (—) non avevano alcuna efficacia al di fuori del caso concreto da esse espressamente esaminato, né potevano esser richiamate analogicamente per casi simili.
Vennero così definite, in diritto postclassico, le costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] relative a casi particolari ed a sudditi singolarmente individuati: esse erano, pertanto, prive dei caratteri della generalità e dell’astrattezza.
Tra esse, si distinguevano:
— i decrèta [vedi constitutiones principum];
— i mandàta [vedi constitutiones principum].
Le (—) non avevano alcuna efficacia al di fuori del caso concreto da esse espressamente esaminato, né potevano esser richiamate analogicamente per casi simili.