Lèges Porciæ de provocatiòne

Lèges Porciæ de provocatiòne

Complesso di leggi intervenute per disciplinare l’istituto della provocàtio [vedi]: non ne è dato conoscere con precisione né il numero, né le date, né il contenuto.
Da quanto è dato sapere, emerge che:
— una lex Porcia, risalente all’inizio del II sec. a.C., sanzionò il comportamento scorretto dei magistrati, che aggirasse le garanzie della provocatio;
— una lex Porcia, egualmente risalente all’inizio del II sec. a.C., consentì la proposizione della provocatio oltre il limite della città di Roma per impedire un’arbitraria irrogazione di pene da parte dei comandanti dell’esercito (nei confronti di militari colpevoli di reati);
— una lex Porcia vietò l’irrogazione della verberàtio [vedi], in danno di un civis [vedi], da parte di un semplice magistrato;
— una lex Porcia legalizzò il c.d. iùs exìlii [vedi].
Non è, però, certo se si sia trattato di capi di un’unica legge o di più leggi distinte.