Leges mancìpii
Leges mancìpii
Erano pattuizioni accessorie alla mancipàtio [vedi], che non influivano sulla sua efficacia; attraverso tali pattuizioni, le parti potevano perseguire fini ulteriori rispetto a quello tipico della mancipatio (che era un negozio traslativo del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]).
Non tutte le (—) erano ammissibili: si ritenne, infatti, che esse non dovessero in alcun modo contraddire la fondamentale natura della mancipatio, quale negozio giuridico volto all’alienazione di un diritto oppure alla costituzione di iura in re aliena [vedi].
Erano pattuizioni accessorie alla mancipàtio [vedi], che non influivano sulla sua efficacia; attraverso tali pattuizioni, le parti potevano perseguire fini ulteriori rispetto a quello tipico della mancipatio (che era un negozio traslativo del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi]).
Non tutte le (—) erano ammissibili: si ritenne, infatti, che esse non dovessero in alcun modo contraddire la fondamentale natura della mancipatio, quale negozio giuridico volto all’alienazione di un diritto oppure alla costituzione di iura in re aliena [vedi].