Lèges generàles
Lèges generàles
Vennero così definite in diritto postclassico le costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] relative a casi astratti ed a categorie generali di sudditi (a differenza delle leges speciales [vedi]).
Quanto all’efficacia delle (—), occorre osservare che:
— una lex generalis vigeva fino a che non fosse stata espressamente abrogata da un’altra lex generalis; in un primo tempo, una lex generalis, emanata dall’imperatore d’Oriente o d’Occidente, aveva vigenza in tutto l’Impero;
— dal 429 d.C., Teodosio II [vedi], a seguito della scissione tra Oriente ed Occidente, dispose che ogni lex generalis avesse vigore solo nella parte dell’Impero in cui era stata emanata, tranne il caso in cui fosse stata ufficialmente comunicata all’altro imperatore (mediante una pragmàtica sànctio) e da questi riconosciuta.
Tra le (—) si distinguono:
— oratiònes ad Senàtum (manifestazioni della volontà normativa del prìnceps, rivolte al Senato, che non poteva che conformarsi ad esse);
— edìcta ad præfèctos prætorio (manifestazioni di volontà normativa rivolte dal princeps ai præfecti prætorio e da questi ultimi trasfuse nei propri edicta);
— edicta rivolti a funzionari di corte;
— edicta ad populum (o leges edictàles), rivolti direttamente al popolo e resi pubblici mediante affissione.
Vennero così definite in diritto postclassico le costituzioni imperiali [vedi constitutiònes prìncipum] relative a casi astratti ed a categorie generali di sudditi (a differenza delle leges speciales [vedi]).
Quanto all’efficacia delle (—), occorre osservare che:
— una lex generalis vigeva fino a che non fosse stata espressamente abrogata da un’altra lex generalis; in un primo tempo, una lex generalis, emanata dall’imperatore d’Oriente o d’Occidente, aveva vigenza in tutto l’Impero;
— dal 429 d.C., Teodosio II [vedi], a seguito della scissione tra Oriente ed Occidente, dispose che ogni lex generalis avesse vigore solo nella parte dell’Impero in cui era stata emanata, tranne il caso in cui fosse stata ufficialmente comunicata all’altro imperatore (mediante una pragmàtica sànctio) e da questi riconosciuta.
Tra le (—) si distinguono:
— oratiònes ad Senàtum (manifestazioni della volontà normativa del prìnceps, rivolte al Senato, che non poteva che conformarsi ad esse);
— edìcta ad præfèctos prætorio (manifestazioni di volontà normativa rivolte dal princeps ai præfecti prætorio e da questi ultimi trasfuse nei propri edicta);
— edicta rivolti a funzionari di corte;
— edicta ad populum (o leges edictàles), rivolti direttamente al popolo e resi pubblici mediante affissione.