Leges emptiònis et venditiònis
Leges emptiònis et venditiònis
Espressione con cui si indicavano quelle convenzioni che le parti usavano stipulare in aggiunta al contratto di èmptio-vendìtio [vedi] e con riferimento ad esso. Le (—) più diffuse nel commercio erano:
— l’arrha [vedi];
— la lex commissòria [vedi];
— il pactum de retrovendèndo [vedi];
— il pactum retroëmèndo [vedi];
— il pactum displicèntiæ [vedi];
— l’in diem addìctio [vedi].
Leges emptiònis et venditiònis
Arrha Istituto di derivazione greca, fu utilizzato a scopo di prova, per rendere evidente l’avvenuta conclusione del contratto.
Lex commissòria Patto con cui si attribuiva al venditore il potere di risolvere il contratto, se il compratore non pagava entro un determinato termine, e di ottenere la restituzione della cosa venduta.
Pactum de retrovendèndo Patto con cui veniva concesso al compratore di neutralizzare la vendita, rivendendo al venditore per lo stesso prezzo la res acquistata.
Pactum de retroëmèndo Patto con cui il venditore acquistava il diritto di porre nel nulla la vendita, ricomprando la res e restituendo il prezzo pagato.
Pactum displicèntiæ Patto con cui si riservava al compratore la facoltà di restituire la merce, qualora non fosse di suo gradimento, ottenendo a sua volta la restituzione del prezzo.
In diem addìctio Clausola tipica delle vendite all’incanto, mediante la quale era attribuito al venditore di recedere dalla vendita se avesse ricevuto proposte migliori entro un certo termine.
Espressione con cui si indicavano quelle convenzioni che le parti usavano stipulare in aggiunta al contratto di èmptio-vendìtio [vedi] e con riferimento ad esso. Le (—) più diffuse nel commercio erano:
— l’arrha [vedi];
— la lex commissòria [vedi];
— il pactum de retrovendèndo [vedi];
— il pactum retroëmèndo [vedi];
— il pactum displicèntiæ [vedi];
— l’in diem addìctio [vedi].
Leges emptiònis et venditiònis
Arrha Istituto di derivazione greca, fu utilizzato a scopo di prova, per rendere evidente l’avvenuta conclusione del contratto.
Lex commissòria Patto con cui si attribuiva al venditore il potere di risolvere il contratto, se il compratore non pagava entro un determinato termine, e di ottenere la restituzione della cosa venduta.
Pactum de retrovendèndo Patto con cui veniva concesso al compratore di neutralizzare la vendita, rivendendo al venditore per lo stesso prezzo la res acquistata.
Pactum de retroëmèndo Patto con cui il venditore acquistava il diritto di porre nel nulla la vendita, ricomprando la res e restituendo il prezzo pagato.
Pactum displicèntiæ Patto con cui si riservava al compratore la facoltà di restituire la merce, qualora non fosse di suo gradimento, ottenendo a sua volta la restituzione del prezzo.
In diem addìctio Clausola tipica delle vendite all’incanto, mediante la quale era attribuito al venditore di recedere dalla vendita se avesse ricevuto proposte migliori entro un certo termine.