Leges emptiònis et venditiònis

Leges emptiònis et venditiònis

Espressione con cui si indicavano quelle convenzioni che le parti usavano stipulare in aggiunta al contratto di èmptio-vendìtio [vedi] e con riferimento ad esso. Le (—) più diffuse nel commercio erano:
— l’arrha [vedi];
— la lex commissòria [vedi];
— il pactum de retrovendèndo [vedi];
— il pactum retroëmèndo [vedi];
— il pactum displicèntiæ [vedi];
— l’in diem addìctio [vedi].


Leges emptiònis et venditiònis



Arrha
Istituto di derivazione greca, fu utilizzato a scopo di prova, per rendere evidente l’avvenuta conclusione del contratto.
Lex commissòria
Patto con cui si attribuiva al venditore il potere di risolvere il contratto, se il compratore non pagava entro un determinato termine, e di ottenere la restituzione della cosa venduta.
Pactum de retrovendèndo
Patto con cui veniva concesso al compratore di neutralizzare la vendita, rivendendo al venditore per lo stesso prezzo la res acquistata.
Pactum de retroëmèndo
Patto con cui il venditore acquistava il diritto di porre nel nulla la vendita, ricomprando la res e restituendo il prezzo pagato.
Pactum displicèntiæ
Patto con cui si riservava al compratore la facoltà di restituire la merce, qualora non fosse di suo gradimento, ottenendo a sua volta la restituzione del prezzo.
In diem addìctio
Clausola tipica delle vendite all’incanto, mediante la quale era attribuito al venditore di recedere dalla vendita se avesse ricevuto proposte migliori entro un certo termine.