Leges agrariæ

Leges agrariæ [Leggi agrarie]

Complesso di leggi emanate, in materia agraria, nel convulso periodo tra il 133 ed il 111 a.C., caratterizzato dall’opera politica di Tiberio e Caio Gracco [vedi]. Si distinguono, in particolare:
— la lex agraria del 133 a.C. di Tiberio Gracco, che intendeva sottrarre ai possessori e ai latifondisti le estensioni di àger publicus eccedenti la misura di 500 iugeri, misura che poteva aumentare a 750 o 1000 iugeri a seconda del numero dei figli. I terreni recuperati dovevano essere assegnati in lotti di trenta iugeri a cittadini romani privi di proprietà dietro il corrispettivo di un vectìgal (canone) [vedi]. Gli spossessati venivano indennizzati. Tali operazioni sarebbero state presiedute da una commissione di tre membri (trèsviri àgris dàndis iudicàndis);
— la lex agraria del 123 a.C. di Caio Gracco, il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a combattere la nobìlitas senatoria. La legge in esame rinnovava la lex agraria di Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui l’estensione ai Latini del beneficio dell’assegnazione e la distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo [vedi frumentatiònes];
— la lex Thoria del 111 a.C., la quale demolì l’intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori assegnazioni di terre ed abolendo il vectigal.