Leges agrariæ
Leges agrariæ [Leggi agrarie]
Complesso di leggi emanate, in materia agraria, nel convulso periodo tra il 133 ed il 111 a.C., caratterizzato dall’opera politica di Tiberio e Caio Gracco [vedi]. Si distinguono, in particolare:
— la lex agraria del 133 a.C. di Tiberio Gracco, che intendeva sottrarre ai possessori e ai latifondisti le estensioni di àger publicus eccedenti la misura di 500 iugeri, misura che poteva aumentare a 750 o 1000 iugeri a seconda del numero dei figli. I terreni recuperati dovevano essere assegnati in lotti di trenta iugeri a cittadini romani privi di proprietà dietro il corrispettivo di un vectìgal (canone) [vedi]. Gli spossessati venivano indennizzati. Tali operazioni sarebbero state presiedute da una commissione di tre membri (trèsviri àgris dàndis iudicàndis);
— la lex agraria del 123 a.C. di Caio Gracco, il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a combattere la nobìlitas senatoria. La legge in esame rinnovava la lex agraria di Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui l’estensione ai Latini del beneficio dell’assegnazione e la distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo [vedi frumentatiònes];
— la lex Thoria del 111 a.C., la quale demolì l’intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori assegnazioni di terre ed abolendo il vectigal.
Complesso di leggi emanate, in materia agraria, nel convulso periodo tra il 133 ed il 111 a.C., caratterizzato dall’opera politica di Tiberio e Caio Gracco [vedi]. Si distinguono, in particolare:
— la lex agraria del 133 a.C. di Tiberio Gracco, che intendeva sottrarre ai possessori e ai latifondisti le estensioni di àger publicus eccedenti la misura di 500 iugeri, misura che poteva aumentare a 750 o 1000 iugeri a seconda del numero dei figli. I terreni recuperati dovevano essere assegnati in lotti di trenta iugeri a cittadini romani privi di proprietà dietro il corrispettivo di un vectìgal (canone) [vedi]. Gli spossessati venivano indennizzati. Tali operazioni sarebbero state presiedute da una commissione di tre membri (trèsviri àgris dàndis iudicàndis);
— la lex agraria del 123 a.C. di Caio Gracco, il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a combattere la nobìlitas senatoria. La legge in esame rinnovava la lex agraria di Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui l’estensione ai Latini del beneficio dell’assegnazione e la distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo [vedi frumentatiònes];
— la lex Thoria del 111 a.C., la quale demolì l’intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori assegnazioni di terre ed abolendo il vectigal.