Legàtum sinèndi mòdo
Legàtum sinèndi mòdo
Di struttura assai affine al legato per damnatiònem, il (—) era quello disposto con la formula hères meus dàmnas èsto sìnere e consisteva nell’ordine rivolto all’erede, di sopportare che il legatario facesse alcunché; da esso, quindi, nasceva un rapporto obbligatorio tra erede e legatario, per effetto del quale il primo era tenuto ad un pàti.
Oggetto di tale legato poteva essere anche la possibilità di prendere una cosa che fosse in proprietà del testatore o dell’erede al momento della morte del de cùius [vedi]. Se oggetto era una cosa di proprietà di un terzo, il legato non era valido; se era una cosa divenuta di proprietà dell’erede dopo la morte del de cuius, per effetto del senatusconsùltum Neroniànum il legato era considerato come legato per damnationem (è, questa, una della più rilevanti applicazioni del principio di conservazione dei negozi giuridici in diritto romano).
Se era stato disposto un legato sinendi modo e più erano i legatari, poiché la patientia era indivisibile, qualunque legatario poteva prendere l’iniziativa di una azione contro l’erede; l’esercizio dell’azione inoltre consumava il diritto dei collegatari.
Di struttura assai affine al legato per damnatiònem, il (—) era quello disposto con la formula hères meus dàmnas èsto sìnere e consisteva nell’ordine rivolto all’erede, di sopportare che il legatario facesse alcunché; da esso, quindi, nasceva un rapporto obbligatorio tra erede e legatario, per effetto del quale il primo era tenuto ad un pàti.
Oggetto di tale legato poteva essere anche la possibilità di prendere una cosa che fosse in proprietà del testatore o dell’erede al momento della morte del de cùius [vedi]. Se oggetto era una cosa di proprietà di un terzo, il legato non era valido; se era una cosa divenuta di proprietà dell’erede dopo la morte del de cuius, per effetto del senatusconsùltum Neroniànum il legato era considerato come legato per damnationem (è, questa, una della più rilevanti applicazioni del principio di conservazione dei negozi giuridici in diritto romano).
Se era stato disposto un legato sinendi modo e più erano i legatari, poiché la patientia era indivisibile, qualunque legatario poteva prendere l’iniziativa di una azione contro l’erede; l’esercizio dell’azione inoltre consumava il diritto dei collegatari.