Legatum per vindicatiònem
Legatum per vindicatiònem
Il (—) [vedi legatum] trasmetteva direttamente la proprietà (o il diritto che ne era oggetto) dal testatore al legatario: di conseguenza se il legatario non riceveva ciò che gli spettava, poteva esperire contro l’erede la rèi vindicàtio [vedi] (o le azioni volte a tutela degli iùra in re alièna [vedi], come, ad es., la vindicatio ususfrùctus).
Il (—) era disposto o con formule che esprimevano l’atto del testatore di privarsi di un bene per assegnarlo all’onorato (do lego, do, lego), o con parole che autorizzavano l’onorato stesso a prendere la cosa.
Egualmente, se aveva per oggetto un diritto di credito, senz’altro sorgeva ìpso iure [vedi] in capo al legatario tale diritto, con la conseguenza che egli poteva agire con l’àctio in personam per il suo soddisfacimento.
Requisito essenziale di tale legato era che la cosa legata appartenesse al testatore sia nel momento della redazione del testamento che nel momento della morte; se si trattava di cose fungibili era, però, sufficiente che esse fossero nel patrimonio del testatore al momento della sua morte.
Il (—) [vedi legatum] trasmetteva direttamente la proprietà (o il diritto che ne era oggetto) dal testatore al legatario: di conseguenza se il legatario non riceveva ciò che gli spettava, poteva esperire contro l’erede la rèi vindicàtio [vedi] (o le azioni volte a tutela degli iùra in re alièna [vedi], come, ad es., la vindicatio ususfrùctus).
Il (—) era disposto o con formule che esprimevano l’atto del testatore di privarsi di un bene per assegnarlo all’onorato (do lego, do, lego), o con parole che autorizzavano l’onorato stesso a prendere la cosa.
Egualmente, se aveva per oggetto un diritto di credito, senz’altro sorgeva ìpso iure [vedi] in capo al legatario tale diritto, con la conseguenza che egli poteva agire con l’àctio in personam per il suo soddisfacimento.
Requisito essenziale di tale legato era che la cosa legata appartenesse al testatore sia nel momento della redazione del testamento che nel momento della morte; se si trattava di cose fungibili era, però, sufficiente che esse fossero nel patrimonio del testatore al momento della sua morte.