Legàtum per præceptiònem
Legàtum per præceptiònem
Il (—) era analogo al legato per vindicatiònem e consisteva nella attribuzione della proprietà di una cosa ad uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima della divisione ereditaria, sottraendola alla stessa.
L’erede non poteva essere gravato di un legato a favore di se stesso, in quanto non poteva essere considerato allo stesso tempo soggetto attivo e soggetto passivo dello stesso rapporto (herèdi a semet ìpso legàri non pòtest).
Pertanto, il prelegato era privo di effetti se l’erede era uno solo, mentre aveva efficacia nel caso di più coeredi: in tal caso, il prelegato valeva soltanto per le quote che erano a carico dei non legatari. Se il prelegato quindi era disposto a favore di uno tra quattro coeredi, il prelegatario poteva agire per i tre quarti della disposizione.
Se il (—) era disposto a favore di un estraneo, non coerede, per i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] ne discendeva la nullità, mentre per i Proculiani [vedi scuola proculiana] il legato era valido come legato per vindicationem.
Il (—) era analogo al legato per vindicatiònem e consisteva nella attribuzione della proprietà di una cosa ad uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima della divisione ereditaria, sottraendola alla stessa.
L’erede non poteva essere gravato di un legato a favore di se stesso, in quanto non poteva essere considerato allo stesso tempo soggetto attivo e soggetto passivo dello stesso rapporto (herèdi a semet ìpso legàri non pòtest).
Pertanto, il prelegato era privo di effetti se l’erede era uno solo, mentre aveva efficacia nel caso di più coeredi: in tal caso, il prelegato valeva soltanto per le quote che erano a carico dei non legatari. Se il prelegato quindi era disposto a favore di uno tra quattro coeredi, il prelegatario poteva agire per i tre quarti della disposizione.
Se il (—) era disposto a favore di un estraneo, non coerede, per i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] ne discendeva la nullità, mentre per i Proculiani [vedi scuola proculiana] il legato era valido come legato per vindicationem.