Legatum per damnatiònem

Legatum per damnatiònem

Il (—) aveva per effetto la creazione di un’obbligazione a carico dell’erede ed a favore del legatario; la formula utilizzata era: “hères meus dàmnas èsto dare”.
Pertanto, affinché il legatario acquistasse la proprietà sulla cosa legata, occorreva che l’erede gliela trasferisse con apposita mancipàtio [vedi], in iùre cèssio [vedi] o tradìtio [vedi]; perché venisse liberato del debito occorreva che l’erede compisse una solùtio per æs et lìbram [vedi], etc.
Se l’erede era restio ad ottemperare, il legatario poteva agire contro di lui con l’àctio ex testamento [vedi] che era certi se oggetto del legato era una cosa determinata, incerti se era una cosa generica.
L’oggetto del legato doveva essere una res suscettibile, a sua volta, di essere oggetto (senza limitazioni) di rapporti patrimoniali: non potevano, ad es., essere oggetto di un legato le res extra commèrcium [vedi].
Non potevano, altresì, esser legate (per incompatibilità logica) le cose già in proprietà del legatario.
La res oggetto del legato doveva essere esistente in rèrum natùra: si ammetteva, però, il legato per damnationem di cosa futura.
Il legato di cosa altrui (cioè di cosa non appartenente né al de cùius [vedi], né all’onerato) era valido, purché il testatore fosse a conoscenza della reale appartenenza della res; in tal caso, l’onerato aveva due possibilità:
— era obbligato ad acquistare la cosa dal terzo proprietario, per consegnarla al legatario;
— poteva, però, scegliere di pagare al legatario la æstimàtio [vedi] (cioè il controvalore) della cosa.