Legàtum gèneris
Legàtum gèneris
Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto cose fungibili o cose da scegliersi tra quelle appartenenti ad un dato genere.
Salva diversa disposizione testamentaria, la scelta delle cose da dare spettava all’erede, se il legato era disposto per damnatiònem, al legatario se era disposto per vindicatiònem, per præceptiònem o sinèndi modo.
Giustiniano stabilì che, in ogni caso, la scelta spettasse al legatario e che sempre dovesse essere scelta una cosa mediæ æstimatiònis.
Alle stesse regole soggiacque il legato alternativo, quello, cioè, nel quale la scelta era limitata a due o più cose.
Per quest’ultimo caso, in diritto classico, salva disposizione contraria, si riteneva che la scelta spettasse all’erede, se il legato era per damnationem, e al legatario, se il legato era per vindicationem. Nel diritto giustinianeo la facoltà di scelta fu attribuita senz’altro al legatario.
Particolare tipo di legato [vedi legatum] avente ad oggetto cose fungibili o cose da scegliersi tra quelle appartenenti ad un dato genere.
Salva diversa disposizione testamentaria, la scelta delle cose da dare spettava all’erede, se il legato era disposto per damnatiònem, al legatario se era disposto per vindicatiònem, per præceptiònem o sinèndi modo.
Giustiniano stabilì che, in ogni caso, la scelta spettasse al legatario e che sempre dovesse essere scelta una cosa mediæ æstimatiònis.
Alle stesse regole soggiacque il legato alternativo, quello, cioè, nel quale la scelta era limitata a due o più cose.
Per quest’ultimo caso, in diritto classico, salva disposizione contraria, si riteneva che la scelta spettasse all’erede, se il legato era per damnationem, e al legatario, se il legato era per vindicationem. Nel diritto giustinianeo la facoltà di scelta fu attribuita senz’altro al legatario.