Legàtum dèbiti
Legàtum dèbiti [Legato di debito; cfr. art. 659 c.c.]
Particolare tipo di legato [vedi legatum], con il quale il testatore disponeva, per damnatiònem [vedi legatum per damnationem]), che l’erede soddisfacesse un suo creditore: legatario era, quindi, il creditore.
Tale legato era valido solo se il legatario ne riceveva un vantaggio, ulteriore rispetto al soddisfacimento del credito, e che poteva consistere nell’eliminazione di una condizione o di un termine apposti alla precedente obbligazione, nella inopponibilità di determinate eccezioni da parte dell’erede, etc.
Particolare tipo di legato [vedi legatum], con il quale il testatore disponeva, per damnatiònem [vedi legatum per damnationem]), che l’erede soddisfacesse un suo creditore: legatario era, quindi, il creditore.
Tale legato era valido solo se il legatario ne riceveva un vantaggio, ulteriore rispetto al soddisfacimento del credito, e che poteva consistere nell’eliminazione di una condizione o di un termine apposti alla precedente obbligazione, nella inopponibilità di determinate eccezioni da parte dell’erede, etc.