Laudèmium

Laudèmium [Laudemio]

Corrispettivo monetario dovuto dall’enfiteuta [vedi emphyteusis], che avesse alienato il suo diritto, al proprietario del fondo stesso, quale compenso per l’autorizzazione all’alienazione, nel caso in cui il proprietario stesso non avesse esercitato un diritto di opzione (ius protiméseos [vedi]) in base al quale offrendo pari condizioni, doveva essere preferito al terzo, nel riscatto del fondo.
Il (—) era calcolato nella misura del 2% del prezzo di vendita (o di valore nel caso di cessione gratuita) dell’enfiteusi.