Latini
Latini
Erano gli abitanti delle città latine facenti parte del fœdus Latìnum (federazione tra Roma e le restanti città del Lazio) e costituivano una categoria intermedia (sia per quanto riguarda la sfera privatistica che quella pubblicistica) tra cìves [vedi] e peregrìni [vedi].
Le fonti distinguono i (—) in tre gruppi:
— i (—) prisci, che erano gli antichi abitanti del Lazio e delle città latine federate con Roma. Ad essi i Romani riconobbero una limitata capacità giuridica ed in particolare:
— il iùs commèrcii [vedi], e cioè la capacità di concludere negozi con i Romani, secondo le forme solenni previste dal ius civile [vedi];
— il conùbium [vedi ius conubii] e cioè la capacità di sposarsi con cittadini romani.
Ai (—) prisci non fu però riconosciuta né la testamènti fàctio [vedi] attiva (cioè la capacità di fare testamento), né la patria potèstas [vedi];
— i (—) coloniàrii, che erano gli appartenenti alle colonie latine [vedi colonia].
I (—) coloniarii avevano capacità identica ai (—) prisci;
— i (—) Iuniàni, che erano i (—) creati dalla lex Iunia Norbàna (la quale disciplinò le affrancazioni non solenni, assegnando agli affrancati la qualifica di (—) Iuniani);
— (—) Æliàni, che erano i (—) creati dalla lex Ælia Sentia (la quale, nel porre particolari limiti al potere di affrancazione, assegnò la qualifica di (—) Æliani agli schiavi affrancati contro i divieti da essa sanciti).
Sia i (—) Iuniani che quelli Æliani erano in posizione nettamente inferiore agli altri (—): essi, infatti, avevano solo il ius commercii ed erano del tutto privi della capacità di testare e di trasmettere i loro beni: alla loro morte il loro patrimonio tornava all’antico padrone, come se non fossero stati affrancati. (Salvio Giuliano [vedi] al riguardo notò efficacemente che essi “vìvunt quasi ingenui, moriùntur ut servi” cioè essi vivono quasi come uomini liberi e muoiono come servi).
Erano gli abitanti delle città latine facenti parte del fœdus Latìnum (federazione tra Roma e le restanti città del Lazio) e costituivano una categoria intermedia (sia per quanto riguarda la sfera privatistica che quella pubblicistica) tra cìves [vedi] e peregrìni [vedi].
Le fonti distinguono i (—) in tre gruppi:
— i (—) prisci, che erano gli antichi abitanti del Lazio e delle città latine federate con Roma. Ad essi i Romani riconobbero una limitata capacità giuridica ed in particolare:
— il iùs commèrcii [vedi], e cioè la capacità di concludere negozi con i Romani, secondo le forme solenni previste dal ius civile [vedi];
— il conùbium [vedi ius conubii] e cioè la capacità di sposarsi con cittadini romani.
Ai (—) prisci non fu però riconosciuta né la testamènti fàctio [vedi] attiva (cioè la capacità di fare testamento), né la patria potèstas [vedi];
— i (—) coloniàrii, che erano gli appartenenti alle colonie latine [vedi colonia].
I (—) coloniarii avevano capacità identica ai (—) prisci;
— i (—) Iuniàni, che erano i (—) creati dalla lex Iunia Norbàna (la quale disciplinò le affrancazioni non solenni, assegnando agli affrancati la qualifica di (—) Iuniani);
— (—) Æliàni, che erano i (—) creati dalla lex Ælia Sentia (la quale, nel porre particolari limiti al potere di affrancazione, assegnò la qualifica di (—) Æliani agli schiavi affrancati contro i divieti da essa sanciti).
Sia i (—) Iuniani che quelli Æliani erano in posizione nettamente inferiore agli altri (—): essi, infatti, avevano solo il ius commercii ed erano del tutto privi della capacità di testare e di trasmettere i loro beni: alla loro morte il loro patrimonio tornava all’antico padrone, come se non fossero stati affrancati. (Salvio Giuliano [vedi] al riguardo notò efficacemente che essi “vìvunt quasi ingenui, moriùntur ut servi” cioè essi vivono quasi come uomini liberi e muoiono come servi).