Lànce liciòque [quæstio]

Lànce liciòque [quæstio] [con il piatto in mano e la cintura]

La lex XII tabularum [vedi] stabilì che, in caso di furtum néc manifèstum [vedi] il derubato poteva procedere ad una perquisizione nella casa del presunto ladro. Gaio [vedi] chiarisce che il derubato doveva eseguire la perquisizione nudo, avendo ai fianchi la sola cintura “lìcio cìntus” e con un piatto in mano “làncem habens”. Di qui l’espressione di perquisizione (—). Al di là del significato religioso di questi atti è probabile che si volesse impedire che il derubato, durante la perquisizione, fingesse di ritrovare la cosa precedentemente occultata sulla sua persona.