Iùssum iudicàndi

Iùssum iudicàndi

Era il provvedimento emesso, nel processo per formulas [vedi], dal magistrato, nella fase in iùre, al fine di investire un iùdex (titolare della fase àpud iùdicem) del potere di giudicare, emettendo, in relazione alla controversia sottoposta al suo esame, un provvedimento conclusivo (condanna, assoluzione) conforme alla regola di giudizio che aveva concluso la fase in iure.
Sul (—) non sono pervenuti elementi che ne possano permettere una più dettagliata descrizione basata su elementi concreti.