Iùssu iùdicis

Iùssu iùdicis [Su ordine del giudice; cfr. artt. 107 e 270 c.p.c.]

Letteralmente, l’espressione allude a qualunque atto o comportamento tenuto dalla parte di un giudizio a seguito dell’ordine del giudice.
In senso tecnico, l’espressione indica, in particolare, l’intervento del terzo nel processo civile, ordinato dal giudice quando quest’ultimo ritenga che la causa in corso di svolgimento sia comune al terzo.