Iusiuràndum

Iusiuràndum [Giuramento]

Nel processo formulare [vedi processo per formulas] il (—) poteva essere deferito nella fase in iùre ed era di tre specie:
voluntàrium, che veniva prestato, senza l’intervento del magistrato, su accordo delle parti e poteva essere rifiutato senza alcuna conseguenza giuridica;
delàtum (necessario o decisorio) che era deferito dall’attore al convenuto su autorizzazione del magistrato; a seguito di ciò il convenuto doveva o prestare il giuramento o riferirlo a sua volta all’attore. Il giuramento prestato dal convenuto o dall’attore definiva in ogni caso il giudizio, atteso che quanto affermato col giuramento era ritenuto vero senza possibilità di prova contraria. Il rifiuto di giurare equivaleva al riconoscimento della pretesa della controparte;
in lìtem (o estimatòrio), che era deferito dal giudice all’attore e verteva sul valore della cosa in contestazione (nel caso in cui non fosse possibile desumerlo altrimenti), al fine di determinare l’esatto ammontare della condemnàtio [vedi].
Anche nella cognìtio extra òrdinem [vedi], il (—) decisorio vincolava del tutto il magistrato che doveva giudicare in conformità ad esso.