Ius variàndi

Ius variàndi

Diritto attribuito, di norma, nelle obbligazioni alternative [vedi obligàtio alternativa], al debitore, al quale era consentito di adempiere una delle prestazioni oggetto dell’obbligazione, cambiando la prestazione fino al momento dell’adempimento, pur se aveva in precedenza dichiarato di voler scegliere una diversa prestazione.
Se il debitore erroneamente effettuava entrambe le prestazioni, aveva diritto di ottenere la restituzione di una di esse (scelta dal soggetto titolare del ius eligèndi [vedi], e cioè generalmente il debitore stesso).