Iùs supervèniens
Iùs supervèniens [Diritto sopravvenuto; cfr. artt. 25 Cost., 11 e 15 disp. prel., 2 c.p.]
Espressione adoperata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.
Il principale problema posto dal (—) è quello relativo alla normativa applicabile ai rapporti giuridici nati sotto la vecchia normativa e destinati ad esaurirsi sotto la normativa nuova, sopravvenuta. A tal proposito, va detto che l’ordinamento vigente ha disposto l’irretroattività delle leggi: i rapporti sorti sotto la vecchia legge continuano ad essere da essa disciplinati.
Occorre, peraltro, distinguere:
— in materia penale, ed in generale per le norme afflittive, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 25, 2° co., Cost. (pertanto una legge ordinaria non potrebbe stabilire diversamente);
— in materia civile, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 11 disp. prel., cosicché una legge ordinaria potrebbe contenere una deroga al principio ed avere effetti retroattivi.
Espressione adoperata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.
Il principale problema posto dal (—) è quello relativo alla normativa applicabile ai rapporti giuridici nati sotto la vecchia normativa e destinati ad esaurirsi sotto la normativa nuova, sopravvenuta. A tal proposito, va detto che l’ordinamento vigente ha disposto l’irretroattività delle leggi: i rapporti sorti sotto la vecchia legge continuano ad essere da essa disciplinati.
Occorre, peraltro, distinguere:
— in materia penale, ed in generale per le norme afflittive, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 25, 2° co., Cost. (pertanto una legge ordinaria non potrebbe stabilire diversamente);
— in materia civile, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 11 disp. prel., cosicché una legge ordinaria potrebbe contenere una deroga al principio ed avere effetti retroattivi.