Iùs supervèniens

Iùs supervèniens [Diritto sopravvenuto; cfr. artt. 25 Cost., 11 e 15 disp. prel., 2 c.p.]

Espressione adoperata in relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo.
Il principale problema posto dal (—) è quello relativo alla normativa applicabile ai rapporti giuridici nati sotto la vecchia normativa e destinati ad esaurirsi sotto la normativa nuova, sopravvenuta. A tal proposito, va detto che l’ordinamento vigente ha disposto l’irretroattività delle leggi: i rapporti sorti sotto la vecchia legge continuano ad essere da essa disciplinati.
Occorre, peraltro, distinguere:
— in materia penale, ed in generale per le norme afflittive, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 25, 2° co., Cost. (pertanto una legge ordinaria non potrebbe stabilire diversamente);
— in materia civile, l’irretroattività della legge è sancita dall’art. 11 disp. prel., cosicché una legge ordinaria potrebbe contenere una deroga al principio ed avere effetti retroattivi.