Ius singulàre

Ius singulàre [Diritto singolare]

Secondo Paolo [vedi], il (—) comprendeva le norme suggerite da utilità particolari e, in quanto tali, aventi carattere eccezionale [vedi ius commùne].
Il (—) non va confuso con il privilègium [vedi], costituente la norma emanata a favore di un solo soggetto o di una limitata cerchia di individui; in effetti il privilegium costituiva solo uno dei modi in cui poteva presentarsi il (—).
Parimenti diverso dal (—) era il benefìcium [vedi], costituente una norma di favore posta nell’interesse di tutti i soggetti appartenenti ad una categoria ed applicabile a chi ne facesse richiesta; per il significato ulteriore di beneficium in senso atecnico [vedi beneficium].