Ius sepùlchri

Ius sepùlchri [Diritto di sepoltura]

Si trattava del diritto di essere seppelliti o di seppellire. Se qualcuno si era introdotto con violenza in un sepolcro altrui, seppellendovi un cadavere, il titolare del (—) poteva esercitare contro di lui un’azione per il risarcimento del danno (secondo la determinazione equitativa fatta dal giudice); se il titolare del (—) non agiva, era possibile esperire un’azione popolare (da parte di chiunque vi fosse interessato) volta ad ottenere la condanna dell’autore dell’effrazione al pagamento di una multa pari a 100.000 sesterzi.