Ius retentiònis

Ius retentiònis [Diritto di ritenzione; cfr. art. 2794 c.c.]

Facoltà spettante al creditore pignoratizio in base ad una apposita pattuizione (lex commissòria), in virtù della quale, in caso di inadempimento, questi diveniva senz’altro proprietario della cosa data in pegno [vedi pignus].