Ius protimèseos

Ius protimèseos

Era il diritto, concesso (in tema di emphyteusis [vedi]) al concedente, di essere preferito (offrendo pari condizioni), nel riscatto del fondo, ai terzi che offrissero all’enfiteuta di acquistare il suo diritto.
Il (—) si concretizzava, in sostanza, in un’opzione ex lege; se non veniva esercitato, il concedente aveva, nondimeno, il diritto di ricevere dall’enfiteuta, il cd. laudèmium [vedi].