Ius possidèndi
Ius possidèndi
È il diritto di possedere e costituisce una delle facoltà spettanti al proprietario.
Da esso si distingue il ius possessiònis, che è la relazione di fatto, materiale, tra il soggetto e la cosa posseduta.
In dottrina si è pregevolmente rilevato che il proprietario di una cosa ha sempre, come tale, il (—); se egli ha pure il possesso materiale [vedi possessio] del bene, sarà titolare anche del ius possessionis. Con l’espressione (—) si intendeva altresì, il diritto erga omnes [vedi] del creditore pignoratizio di ottenere la possessio [vedi] dell’oggetto del pignus [vedi].
È il diritto di possedere e costituisce una delle facoltà spettanti al proprietario.
Da esso si distingue il ius possessiònis, che è la relazione di fatto, materiale, tra il soggetto e la cosa posseduta.
In dottrina si è pregevolmente rilevato che il proprietario di una cosa ha sempre, come tale, il (—); se egli ha pure il possesso materiale [vedi possessio] del bene, sarà titolare anche del ius possessionis. Con l’espressione (—) si intendeva altresì, il diritto erga omnes [vedi] del creditore pignoratizio di ottenere la possessio [vedi] dell’oggetto del pignus [vedi].