Ius pœnitèndi
Ius pœnitèndi [Diritto di recesso; cfr. art. 1373 c.c.]
Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per designare il diritto di recesso, cioè il diritto di svincolarsi dagli obblighi assunti con un contratto (con la perdita dei correlativi vantaggi) attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, debitamente comunicata alla controparte (il c.d. recesso).
Il diritto di recesso può derivare:
— dalla legge;
— da un’espressa pattuizione delle parti.
Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico per designare il diritto di recesso, cioè il diritto di svincolarsi dagli obblighi assunti con un contratto (con la perdita dei correlativi vantaggi) attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, debitamente comunicata alla controparte (il c.d. recesso).
Il diritto di recesso può derivare:
— dalla legge;
— da un’espressa pattuizione delle parti.