Ius Papiriànum

Ius Papiriànum

Complesso di leggi emanate (sia in materia penale che civile) dai sette re di Roma e che, secondo la tradizione (Pomp. D. 1, 2, 2, 2; Dion. Hal. 3, 36, 4) sarebbero state raccolte in un’unica compilazione da Sesto Papirio (di qui la definizione di (—)).
Per quanto riguarda il diritto penale, le leggi appartenenti al (—), ed a noi pervenute, prevedevano vere e proprie pene di carattere sacrale a carico dei soggetti resisi responsabili di atti offensivi di una divinità o, comunque, vietati. Tra le più importanti, vanno segnalate:
— una legge di Romolo stabilì che il patrono ed il cliente che avessero violato i loro reciproci doveri, fossero dichiarati sacri a Dite (Zeus Catactonio) [vedi consecràtio] e potessero, pertanto, essere uccisi da chiunque;
— una legge di Romolo avrebbe, altresì, stabilito che il marito poteva ripudiare la moglie solo in caso di veneficio della prole, sottrazione delle chiavi ed adulterio: se egli contravveniva a tale disposizione, perdeva il suo intero patrimonio (che in parte veniva assegnato alla moglie ingiustamente ripudiata, in parte veniva consacrato a Cerere); se il marito aveva ingiustamente venduto la propria moglie, veniva immolato agli dei inferi;
— una legge di Servio Tullio stabilì che la nuora che avesse percosso il suocero dovesse esser consacrata agli dei Mani;
— per la legislazione di Numa Pompilio relativa all’omicidio [vedi crìmen homicidii].