Ius novòrum

Ius novòrum [cfr. art. 345 c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico moderno per designare il diritto di proporre, in un giudizio di appello, nuove domande, sollevare nuove eccezioni o articolare nuovi mezzi di prove.
Nell’ordinamento processual-civilistico vigente, l’art. 345 c.p.c. stabilisce che in grado d’appello le parti:
— non possono proporre domande nuove;
— possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti, articolare nuovi mezzi di prova.
La nuova formulazione dell’art. 345 cit. introdotta dalla legge di riforma L. 353/1990, prevede, oltre alla improponibilità di domande nuove, l’improponibilità di nuove eccezioni e (almeno in via di principio) di nuovi mezzi di prova.