Ius novòrum
Ius novòrum [cfr. art. 345 c.p.c.]
Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico moderno per designare il diritto di proporre, in un giudizio di appello, nuove domande, sollevare nuove eccezioni o articolare nuovi mezzi di prove.
Nell’ordinamento processual-civilistico vigente, l’art. 345 c.p.c. stabilisce che in grado d’appello le parti:
— non possono proporre domande nuove;
— possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti, articolare nuovi mezzi di prova.
La nuova formulazione dell’art. 345 cit. introdotta dalla legge di riforma L. 353/1990, prevede, oltre alla improponibilità di domande nuove, l’improponibilità di nuove eccezioni e (almeno in via di principio) di nuovi mezzi di prova.
Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio giuridico moderno per designare il diritto di proporre, in un giudizio di appello, nuove domande, sollevare nuove eccezioni o articolare nuovi mezzi di prove.
Nell’ordinamento processual-civilistico vigente, l’art. 345 c.p.c. stabilisce che in grado d’appello le parti:
— non possono proporre domande nuove;
— possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti, articolare nuovi mezzi di prova.
La nuova formulazione dell’art. 345 cit. introdotta dalla legge di riforma L. 353/1990, prevede, oltre alla improponibilità di domande nuove, l’improponibilità di nuove eccezioni e (almeno in via di principio) di nuovi mezzi di prova.