Ius naturàle
Ius naturàle [Diritto naturale]
Nella formulazione gaiana il (—), senza differenziarsi dal ius gèntium [vedi], comprendeva le regole dettate dalla ragione naturale (naturàlis ràtio); in quanto tali, esse erano applicabili presso tutti i popoli.
Nella tricotomia ulpiano-giustinianea, coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano [vedi], il (—) fu autonomamente inteso come il complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi. In particolare, in epoca giustinianea, il (—) acquisì una spiccata valenza ideologica, assurgendo a diritto che semper æquum ac bonum est (è sempre equo e giusto) e, pertanto, sostanzialmente, al rango di diritto divino.
Nella formulazione gaiana il (—), senza differenziarsi dal ius gèntium [vedi], comprendeva le regole dettate dalla ragione naturale (naturàlis ràtio); in quanto tali, esse erano applicabili presso tutti i popoli.
Nella tricotomia ulpiano-giustinianea, coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano [vedi], il (—) fu autonomamente inteso come il complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi. In particolare, in epoca giustinianea, il (—) acquisì una spiccata valenza ideologica, assurgendo a diritto che semper æquum ac bonum est (è sempre equo e giusto) e, pertanto, sostanzialmente, al rango di diritto divino.